
Codici ATECO 2025: operativa la nuova classificazione dal 1° aprile
È ufficialmente in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che ha preso il posto della versione precedente (ATECO 2007 – aggiornamento 2022) a partire dal 1° gennaio 2025. La nuova versione rappresenta l’aggiornamento nazionale della classificazione europea delle attività economiche.
Adempimenti amministrativi
Per allinearsi alla nuova codifica, le Camere di commercio hanno attivato sistemi automatici per aggiornare il Registro delle Imprese. Le imprese coinvolte riceveranno una notifica digitale dalla propria Camera di commercio.
Per garantire una transizione graduale, nella visura camerale saranno riportati sia i nuovi codici ATECO 2025, sia quelli precedenti.
Adempimenti fiscali
A partire dal 1° aprile 2025, tutti i soggetti IVA dovranno fare riferimento ai nuovi codici ATECO 2025 nella compilazione di atti e dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, salvo diverse indicazioni riportate nei singoli modelli fiscali.
Secondo la Risoluzione n. 262/2008, l’introduzione della nuova classificazione non comporta l’obbligo di comunicare variazioni ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del DPR 633/1972 (Decreto IVA).
Tuttavia, poiché la classificazione è stata aggiornata anche nei titoli e nelle descrizioni dei codici, i contribuenti che ritengono opportuno modificare il codice attività per meglio rappresentare la propria attività, devono procedere così:
Contribuenti iscritti al Registro Imprese: aggiornamento tramite Comunicazione Unica (ComUnica).
Contribuenti non iscritti: utilizzo dei modelli disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
Modello AA7/10: per società, enti e associazioni;
Modello AA9/12: per autonomi, professionisti e ditte individuali;
Modello AA5/6: per enti non commerciali e associazioni;
Modello ANR/3: per soggetti non residenti con obblighi IVA.
Dichiarazione IVA 2025
Per la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2024, da presentare dal 1° aprile 2025, i contribuenti potranno indicare sia i codici ATECO precedenti che quelli nuovi. In tal caso, nel frontespizio del modello, alla voce "Situazioni particolari", dovrà essere inserito il codice 1.
Possibili criticità
Il passaggio ai nuovi codici potrebbe causare difficoltà, specialmente per via delle modifiche nelle descrizioni dei codici e nella loro struttura. Alcuni codici rimangono invariati nel numero ma cambiano nel contenuto, mentre altri sono stati suddivisi in più voci.
Un esempio è il settore funerario: da un solo codice si è passati a tre distinti, includendo anche i servizi per la sepoltura degli animali.
Questa frammentazione può richiedere alle imprese di dichiarare più attività rispetto a prima, generando incertezza nella classificazione.
Aggiornamenti INPS
Dal 1° aprile 2025, anche l’INPS utilizzerà la classificazione ATECO 2025 nei propri sistemi per l’inquadramento dei datori di lavoro, come comunicato nella Circolare n. 71/2025.
Sono state aggiornate le procedure di iscrizione e variazione azienda per attribuire il nuovo codice alle matricole di nuove aziende che assumono dipendenti. Questo consente anche l’attribuzione del relativo Codice Statistico Contributivo (CSC).
Per le attività che iniziano dopo il 31 marzo 2025, sarà necessario indicare il codice ATECO 2025 fornito dalla Camera di commercio.
Nel caso in cui l’azienda abbia solo il codice ATECO 2007, il sistema INPS permetterà comunque l’inserimento, suggerendo in automatico il codice equivalente aggiornato.
Per le aziende già registrate prima del 1° aprile 2025, l’INPS assegnerà gradualmente il nuovo codice ATECO, sulla base delle informazioni disponibili, correggendo eventuali incongruenze con la posizione contributiva. Le modalità e i tempi verranno comunicati in seguito.
Nel frattempo, qualsiasi richiesta di variazione contributiva comporterà l’attribuzione temporanea di un codice ATECO 2025 derivato dal vecchio codice 2007. Questa assegnazione sarà poi confermata o modificata al termine della fase di riallineamento.
Per informazioni, è possibile inviare una email al seguente indirizzo info@confcommerciocatania.it